LE MISURE DI ESECUZIONE DELLA MiFID II

La MiFID II (direttiva 2014/65/UE) rappresenta il “primo livello” delle nuove regole europee dedicate ai mercati degli strumenti finanziari. La stessa direttiva prevede l’adozione di una serie di misure di esecuzione, che riportano la disciplina di dettaglio (atti delegati di secondo livello e norme tecniche).

Direttiva di 2° livello

La direttiva di 2° livello tratta le seguenti materie

  • inducement (incentivi). Si stabiliscono le condizioni di ammissibilità degli incentivi (test di incremento della qualità) quando si prestano servizi esecutivi (es., ricezione o trasmissione di ordini) o consulenza su base non indipendente;
  • governance del prodotto. Si specificano gli obblighi in capo agli intermediari finanziari, sia produttori che distributori, per garantire che i prodotti siano progettati e distribuiti avendo come riferimento uno specifico mercato target. A completamento di queste regole, Esma ha pubblicato delle Linee Guida che si focalizzano sui criteri per la definizione del mercato target dei singoli prodotti di investimento;
  • salvaguardia delle attività (strumenti finanziari e fondi) della clientela.

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Regolamento di 2° livello

Il regolamento di 2° livello tratta le seguenti materie: requisiti organizzativi degli intermediari finanziari, informativa alla clientela su strumenti e servizi, valutazioni di adeguatezza e di appropriatezza, obblighi di rendicontazione per i clientela

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