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27/05/2024

RIS - Retail investment strategy: gli aggiornamenti

 

Il Parlamento europeo ha presentato le sue osservazioni sulla Strategia per gli investitori al dettaglio.  Gli highlights della relazione finale.

  • Inducement. Si è votato per eliminare il divieto di incentivi, introdotto dalla Commissione Eu, anche per i servizi di mera esecuzione o ricezione e trasmissione di ordini.
  • Benchmark. Si ritiene che ESMA e EIOPA dovrebbero stabilire parametri di riferimento europei comuni per i prodotti realizzati e distribuiti in più di uno Stato membro, solo come strumento di vigilanza per le autorità nazionali (che possono condividere le caratteristiche quantitative e qualitative degli strumenti finanziari e dei prodotti finanziari e assicurativi con i realizzatori e i distributori). I parametri di riferimento non dovrebbero comportare una regolamentazione dei prezzi, ma piuttosto consentire una migliore vigilanza dei prodotti sul mercato. Emittenti e distributori di prodotti d'investimento al dettaglio preassemblati dovrebbero effettuare una valutazione rispetto a un gruppo di omologhi dei loro strumenti finanziari e, in tale valutazione, i distributori potrebbero fare affidamento sull'analisi rispetto a un gruppo di omologhi effettuata dall’emittente. Inoltre, gli emittenti dovrebbero anche effettuare un'analisi inter pares del rendimento passato dei loro prodotti e i distributori dovrebbero effettuare un'analisi inter pares dei costi di servizio.
  • UCITS e FIA. Si è previsto che società di gestione di fondi di investimento alternativi e organismi di investimento collettivo in valori mobiliari mantengano un processo di determinazione dei prezzi che garantisca che i costi indebiti non siano imputati agli investitori e quelli sostenuti siano giustificati e proporzionati nel contesto del valore complessivo offerto ai detentori di quote e tenendo conto delle caratteristiche del prodotto, in particolare dell'obiettivo, della politica e della strategia di investimento, al livello di rischio e al rendimento atteso dei fondi. Le società di gestione degli UCITS e dei FIA dovrebbero essere responsabili della qualità del loro processo di determinazione dei prezzi e della comparabilità rispetto a prodotti di mercato simili.
  • Obblighi di governance dei Priips. Per le imprese di investimento, il Parlamento sostiene che il processo di approvazione dei prodotti di investimento preassemblati (Priips) debba contenere analisi e descrizioni chiare delle caratteristiche quantitative e qualitative, per garantire il migliore interesse dei clienti nella realizzazione degli strumenti finanziari, e parimenti debba tenere conto dei benefici pecuniari ed extra pecuniari attesi per il cliente stesso. L’indicazione è che l’emittente, nell'ambito della definizione del mercato di riferimento, valuti in particolare il tipo di clienti a cui il prodotto è destinato, il livello di conoscenza ed esperienza necessario per comprendere il prodotto, la capacità di sostenere perdite, la tolleranza al rischio e, infine, se il prodotto consente al mercato di riferimento di gestire agevolmente le finanze sul breve periodo per soddisfare le esigenze a breve termine, assorbire gli shock economici, o raggiungere gli obiettivi futuri a lungo termine.
  • Informazioni per il cliente. Il Parlamento vorrebbe che le imprese di investimento di ogni Stato membro diano informazioni più puntuali rispetto agli strumenti, raccomandino quelli più efficienti (laddove così non fosse, occorre giustificare tale scelta con motivazioni oggettive e tenere registrazione della motivazione) e non antepongano altri interessi rispetto a quelli del cliente. Condizioni presunte soddisfatte qualora le imprese di investimento siano soggette a un divieto di incentivi.
  • Costi consulenza. Il Parlamento riterrebbe opportuno anche che tra le informazioni sui costi, gli oneri connessi e i pagamenti che coinvolgono terzi siano compresi anche i costi della consulenza, applicati dall'impresa di investimento, o da altro soggetto cui il cliente sia stato indirizzato, per il servizio di investimento e/o il servizio accessorio prestato al cliente o potenziale cliente.
  • CF autonomi. È stata eliminata la possibilità di autorizzare i consulenti finanziari autonomi a fornire agli investitori al dettaglio consulenza su prodotti diversificati, non complessi ed efficienti in termini di costi, basandosi su una serie più limitata di dati raccolti per la valutazione di adeguatezza.
  • Requisiti professionali. Si dispone che le persone fisiche che prestano consulenza in materia di investimenti ai clienti per conto dell'impresa di investimento possiedano e mantengano almeno le conoscenze e le competenze e seguano almeno 15 ore di formazione e aggiornamento professionale all'anno. In Italia il numero consolidato dalle banche reti è di 30 ore annuali.
  • Fin-influencer. Oltre alla definizione puntuale dei soggetti professionisti che si reputano tali sono state tracciate le linee guida per imprese di investimento, di assicurazione e intermediari assicurativi che ricorrano agli influencer finanziari per le loro comunicazioni di marketing. Le imprese in questione dovrebbero definire (i) un accordo scritto con gli influencer finanziari, che definisca il contenuto della loro relazione contrattuale, segnatamente l’ambito e la natura delle attività svolte, (ii) effettuare controlli regolari sulle attività svolte per garantire che rispettino le disposizioni normative e (iii), su richiesta, dovrebbero altresì fornire alle autorità competenti l’identità e le informazioni di contatto degli influencer finanziari, dei cui servizi si servono.
  • Educazione finanziaria. Il Parlamento ritiene sia opportuno che si adeguino i sistemi di istruzione -attraverso opportunità di apprendimento permanente a livello nazionale, quali partenariati pubblico-privato, e tramite programmi di tutoraggio- e che si istituiscano programmi per finanziare le organizzazioni dei consumatori e le organizzazioni indipendenti di investitori o di azionisti che sostengono l'educazione finanziaria ai cittadini, al fine di innalzare il livello culturale di ciascuno Stato membro. Si ritiene che la Commissione Eu, in collaborazione con le autorità europee di vigilanza (ESA), la Banca europea per gli investimenti e la Banca centrale europea, agevoli la cooperazione e lo scambio di buone prassi tra Stati membri, stabilisca chiari obiettivi in materia di alfabetizzazione finanziaria e istituisca una piattaforma sull'educazione e sull'alfabetizzazione finanziaria.
  • Monitoraggio. Infine, il Parlamento inserisce un nuovo considerando che specifica che l'accesso, l'utilizzo e i costi dei dati relativi ai mercati finanziari e non finanziari sono una parte importante dei costi sostenuti dalle imprese di investimento e degli oneri complessivi corrisposti dagli investitori al dettaglio. Per tale motivo si prevede che dopo cinque anni dall’adozione della RIS la Commissione Eu, previa consultazione dell'ESMA e delle autorità nazionali competenti, elabori una relazione per valutare l’andamento della RIS e l’opportunità di includere, nell'ambito di applicazione della presente direttiva, i fornitori di dati relativi ai mercati finanziari e non finanziari. Se il cambiamento non sarà positivo per i consumatori, la Commissione Eu potrà proporre, se necessario, modifiche alla MiFID.

Il Parlamento europeo, il 23 aprile 2024, ha approvato il documento finale che emenda la proposta della Commissione Europea di maggio 2023. Anche il Consiglio Eu ha recentemente presentato una proposta di compromesso rispetto a quella della Commissione Eu sulla base di alcune considerazioni ricevute dagli Stati membri. Ora il testimone passa alla nuova legislatura europea che, dopo le elezioni dell’8 e 9 giugno, si dovrà confrontare per riaprire il trilogo per la proposta definitiva, con l’auspicio che venga valorizzata l’attività fin qui svolta dalle istituzioni europee e si giunga in tempi brevi all’approvazione definitiva del documento. Segue un’analisi della relazione finale del Parlamento Europeo.