CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO (CTU)

La normativa vigente autorizza i Tribunali ad avvalersi dell’intervento di un consulente tecnico d’ufficio (CTU), al quale il giudice può rivolgersi nello svolgimento della propria attività, quando la vertenza di un contendere richiede cognizioni specifiche e di particolare competenza professionale.
Nella scelta dei CTU il giudice si avvale dei nominativi registrati nell’apposito Albo istituito presso ogni Tribunale e diviso per discipline o gruppo di discipline.

Per diventare consulente tecnico d’ufficio è necessario iscriversi presso il tribunale competente, che è quello relativo all’ambito della propria residenza: non è possibile effettuare un’iscrizione per ogni tribunale, l’iscrizione è una sola. Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede interessato all'iscrizione dovrà recarsi personalmente presso il Tribunale e informarsi sulla documentazione da presentare. Le formalità necessarie all’iscrizione possono differire a seconda dell’organizzazione del tribunale, con il quale quindi è necessario prendere contatti per maggiori informazioni.

Per presentare la domanda d’iscrizione all’Albo dei Ctu è necessario l’acquisto e l’apposizione di una marca da bollo da 16 euro. In caso di accoglimento della domanda di iscrizione, è obbligatorio effettuare il pagamento dell’importo di 168 euro da effettuare mediante bollettino postale.

Una volta inoltrata l’istanza d’iscrizione all’Albo Ctu, è necessario attendere la riunione periodica di un apposito comitato del tribunale, che decide se ammettere l’interessato tra i consulenti tecnici d’ufficio. I Tribunali, annualmente o semestralmente, formano l’elenco dei professionisti (iscritti nei relativi Albi di appartenenza), che possono essere chiamati a svolgere il ruolo di Consulente Tecnico del Giudice (CTU) o di Perito del Giudice. Il perito d’ufficio, come il consulente tecnico d’ufficio, è un professionista ausiliare del giudice, che lo aiuta nella comprensione di determinati argomenti, nell’ipotesi in cui un procedimento richieda delle conoscenze specifiche. L’unica differenza con il Ctu è che quest’ultimo opera in ambito civile, mentre il perito d’ufficio opera in ambito penale.

Per qualsiasi altra informazione inerente all’iscrizione è possibile contattare direttamente l’Associazione inviando una mail a: alfonso.tacchini@anasf.it.



OCF A SOSTEGNO DELLA CANDIDATURA


Con riferimento alla possibilità dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, in qualità di professionisti iscritti all’Albo unico, di presentare domanda di iscrizione negli Albi dei Consulenti Tecnici d’Ufficio (CTU) e dei Periti istituiti presso i Tribunali ai sensi degli artt. 13 ss. disp.att. c.p.c. e artt. 67 ss. disp.att. c.p.p., il Comitato Direttivo di OCF, con delibera del 28 febbraio 2012, ha stabilito il sostegno delle candidature dei consulenti finanziari per l’iscrizione nei predetti Albi qualora in possesso di tutti i seguenti requisiti:

  • 5 anni di iscrizione all’Albo dei consulenti finanziari;
  • 5 anni di mandato attivo (maturati anche non consecutivamente e/o su mandato da parte di intermediari differenti);
  • assenza di provvedimenti cautelari e/o sanzionatori della Consob, ovvero dell’Ufficio di Vigilanza Albo di OCF;
  • assenza di qualsivoglia annotazione nei certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti.