CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO (CTU)

Chi è il CTU?

Il Consulente Tecnico d’Ufficio è un professionista in possesso di specifiche cognizioni e competenze tecnico-professionali e iscritto ad un apposito Albo che, nominato dal giudice, è chiamato a risolvere questioni di natura prettamente tecnica relative alle vicende esaminate durante la trattazione di un processo. A differenza del perito, figura analoga che opera in ambito penale, il CTU opera in ambito civile e, per lo svolgimento dell’ufficio, gli viene corrisposto un compenso, liquidato con Decreto di pagamento motivato dello stesso magistrato.
Con il Decreto n°109 del 4 agosto 2023  il Ministero della Giustizia ha identificato i requisiti per l'iscrizione all'Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio, le modalità di presentazione della domanda e il mantenimento dell'iscrizione.

Come diventare un CTU?

I requisiti

All’art. 4 del Decreto vengono indicati i requisiti per l’iscrizione all’Albo dei CTU. A norma di legge, possono essere iscritti all’Albo coloro che:
♦ sono iscritti nei rispettivi Ordini o Collegi professionali, Ruoli, Associazioni professionali;
♦ sono in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti;
♦ sono di condotta morale specchiata;
♦ sono dotati di speciale competenza tecnica nelle materie oggetto della categoria di interesse;
♦ hanno residenza anagrafica o domicilio professionale ai sensi dell’articolo 16 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nel circondario del Tribunale.
In mancanza del requisito di cui alla lettera d), la ‘speciale competenza tecnica’ è riconosciuta quando ricorrono almeno due delle seguenti circostanze:
♦ possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari, purché l’aspirante sia iscritto da almeno cinque anni nei rispettivi Ordini, Collegi o Associazioni professionali;
♦ possesso di adeguato curriculum scientifico, comprendente, a titolo esemplificativo, attività di docenza, attività di ricerca, iscrizione a società scientifiche, pubblicazioni su riviste scientifiche;
♦ conseguimento della certificazione “UNI” relativa all’attività professionale svolta, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato.

La domanda di iscrizione

Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede che volesse diventare Consulente Tecnico d’Ufficio dovrà presentare, nei periodi dell’anno che intercorrono tra il 1° marzo e il 30 aprile e tra il 1° settembre e il 31 ottobre, esclusivamente in modalità telematica tramite il portale dedicato, la domanda di iscrizione all’Albo istituito presso il Tribunale di competenza, ovvero quello nel cui ambito circondariale ricade la propria residenza. Si precisa che è possibile iscriversi all’Albo di un solo Tribunale (quello di residenza, appunto).
Per quanto riguarda le modalità operative di presentazione per via telematica della domanda di iscrizione si rinvia al video tutorial reperibile sui siti ministeriali o al manuale predisposto dal Ministero. Di seguito vengono comunque riprese sommariamente i passi da seguire per completare la procedura:
♦ una volta eseguito l’accesso al portale utilizzando le proprie credenziali digitali (SPID, Carta d’Identità Elettronica – CIE o Tessera Sanitaria – CNS) si deve compilare e presentare la domanda di iscrizione seguendo la procedura a schede del portale (se si è già iscritti all’albo cartaceo, vanno indicati data e numero d’iscrizione);
♦ una volta compilati i vari campi e allegati i documenti richiesti (certificato di residenza nella circoscrizione del Tribunale e copia del documento d’identità), il PDF della domanda generato dal sito va firmato digitalmente;
♦ infine, per presentare correttamente la domanda d’iscrizione all’Albo dei CTU, è necessario eseguire il pagamento telematico del bollo, pari a 16 euro;
♦ in caso di accoglimento della domanda di iscrizione (anche parziale) dovrà essere effettuato il pagamento della tassa di concessione governativa, pari a 168 euro.

Comitato dell’Albo dei CTU

Tutte le decisioni relative all'ammissione all’Albo vengono prese da un Comitato presieduto dallo stesso presidente e composto dal procuratore della Repubblica e da un professionista iscritto all'Albo professionale, designato dal Consiglio dell'Ordine o dal Collegio della categoria a cui appartiene chi richiede l'iscrizione (nel caso dei consulenti finanziari, se ne occupa Anasf). Il comitato si riunisce almeno due volte l'anno e provvede al vaglio della domanda entro 180 giorni dal suo ricevimento.
L’Albo dei CTU è diviso in categorie, tra le quali figurano sempre quelle medico-chirurgica, industriale, commerciale, agricola, bancaria, assicurativa, della neuropsichiatria infantile, della psicologia dell'età evolutiva e della psicologia giuridica o forense; quella dei consulenti finanziari può non essere presente. Ogni due anni il comitato procede ad una revisione dell’Albo per eliminare dai nominativi coloro che non rispettano più i requisiti o nel caso vi sia un impedimento di qualsiasi genere che impedisca di svolgere l’incarico.

Come mantenere la propria iscrizione all’Albo dei CTU?

Per quanto riguarda invece il mantenimento della iscrizione all’Albo, all’art. 6 del Decreto sono indicati come requisiti:
♦ lo svolgimento continuativo dell'attività professionale (nello stesso articolo, si precisa che si intende che “l'attività professionale è stata esercitata per almeno cinque anni in modo effettivo e continuativo”);
♦ il rispetto degli obblighi di formazione professionale continua previsti dall'Ordine, Collegio o Associazione cui si è iscritti.

In occasione della revisione dell'Albo, il comitato competente verifica la permanenza dei requisiti per l'iscrizione (art. 4) e il mantenimento della stessa (art. 6) e, a tal fine, il segretario del comitato comunica agli iscritti tramite posta elettronica certificata il termine entro cui formulare la domanda di conferma, con l'avvertimento che la mancata presentazione della domanda equivale a manifestare la volontà di non mantenere l'iscrizione.[5] Presentando la domanda di conferma il professionista conferma, aggiorna o  integra le informazioni previste dall'articolo 5.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la pagina dedicata del Ministero della Giustizia o contattare direttamente l’Associazione inviando una mail a: [email protected].