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31/05/2024

Risposta AdE Interpello su investimenti qualificati e applicazione del regime PIR

 

Con la risposta n. 117 del 2024, pubblicata in data 28 maggio, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato il tema della determinazione del valore normale delle quote detenute in fondi di investimento alternativi (FIA) non quotati, qualificabili come OICR “PIR compliant”.

La necessità di determinare il valore normale delle quote deriva dalla circostanza che gli apporti di attività finanziarie in dossier PIR sono equiparati a cessioni a titolo oneroso e, quindi, soggetti alle corrispondenti imposte.

In particolare, ai fini della valorizzazione delle quote in base al principio del "valore normale", i valori da tenere in considerazione sono quelli rilevabili dall’ultimo prospetto periodico disponibile alla data del conferimento. Il valore d’acquisto coincide con il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote alla data del conferimento.

Nel caso di FIA chiusi che non hanno ancora concluso la fase di sottoscrizione, se tra la data dell’ultimo prospetto disponibile e quella del conferimento sono intervenute movimentazioni non riflesse nell’ultimo valore di prospetto, il valore delle quote o azioni da tenere in considerazione sarà quello risultante dal valore di prospetto rettificato delle variazioni intervenute fino al conferimento.