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05/02/2024

Le novità sui contratti

Negli ultimi mesi dello scorso anno hanno visto la luce due importanti normative sui contratti finanziari: la nuova direttiva sui contratti di credito al consumo e la direttiva sui contratti finanziari conclusi a distanza. 

La prima - la direttiva (UE) 2023/2225 del 30 ottobre 2023 - istituisce da novembre 2026 un quadro comune per l'armonizzazione di taluni aspetti delle disposizioni degli Stati membri in materia di contratti di credito ai consumatori. Questo nuovo atto abroga il precedente testo sulla materia, la direttiva 2008/48/CE, che continuerà ad applicarsi ai contratti di credito in corso al 20 novembre 2026 fino al loro termine.

Il nuovo quadro normativo prevede che alcune informazioni vadano fornite gratuitamente al consumatore, prima della conclusione del contratto, per permettergli di prendere una decisione informata: tra le altre, l’importo del credito, la durata contrattuale, le eventuali condizioni di applicazione di tassi diversi, eventuali ulteriori spese, le garanzie richieste, il diritto di recesso. Oltre a ciò, creditori e intermediari sono tenuti a fornire spiegazioni adeguate al cliente, prima della conclusione del contratto, in merito alle informazioni precontrattuali fornite, le caratteristiche essenziali del contratto e i servizi accessori e se stiano presentando loro un'offerta personalizzata basata sul trattamento automatizzato di dati personali.

Creditore o intermediario devono indicare esplicitamente al consumatore se gli verranno prestati servizi di consulenza e, il tal caso, dovrà essere specificato se la raccomandazione sarà basata solo su propri prodotti o su una più ampia gamma e l’importo (o il metodo di calcolo) del compenso per il servizio. L’utilizzo dei termini “consulenza indipendente” e “consulente indipendente” andrà permesso solo a quei creditori o intermediari che prendano in considerazione un numero sufficientemente ampio di contratti di credito alternativi presenti sul mercato e non vengano remunerati dai creditori. Solo i creditori e gli intermediari possono prestare servizi di consulenza, ma in deroga a questa disposizione tale servizio può essere prestato anche da chi presta servizi di consulenza sui contratti di credito a titolo accessorio nell'ambito di un'attività professionale disciplinata ai sensi di legge.

Gli Stati membri devono promuovere misure per favorire l'educazione dei consumatori in merito a una gestione dell’indebitamento responsabile, e i creditori dovranno dotarsi di politiche e procedure che consentano di identificare i consumatori che incontrano difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari, per indirizzarli verso servizi di consulenza sul debito a costi contenuti.

Il secondo testo - la direttiva (UE) 2023/2673 del 28 novembre 2023 - abroga la legislazione vigente del 2002 e introduce nuove disposizioni per i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza. Il testo mira a semplificare la disciplina, considerare gli sviluppi tecnologici nel settore dei servizi finanziari, aumentare la protezione dei consumatori e istituire un level playing field per i servizi finanziari sottoscritti online, via telefono o attraverso altre forme di commercializzazione a distanza. La Direttiva funge da "rete di sicurezza": tutti i servizi finanziari che non ricadono nell’ambito di una legislazione settoriale specifica (ad esempio i crediti al consumo o i mutui) saranno coperti da queste norme.

Come per i contratti di credito al consumo, al fine di valutare meglio un contratto i consumatori avranno il diritto di ricevere, gratuitamente e prima di firmarlo, spiegazioni adeguate dai professionisti sulle informazioni precontrattuali richieste, le caratteristiche essenziali del contratto proposto (compresi gli eventuali servizi accessori) e gli effetti specifici che può avere sul consumatore (incluse le conseguenze del mancato pagamento o di ritardi nel pagamento). Il consumatore ha anche il diritto di richiedere l'intervento di una persona umana quando si utilizzano interfacce online completamente automatizzate (ad esempio chatbot).

Sono inoltre previste garanzie supplementari per consentire ai consumatori di recedere da qualsiasi contratto a distanza tramite una funzione di recesso che sia ben visibile, facilmente accessibile e sempre disponibile durante il periodo di recesso. Ciò mira a garantire ai consumatori che possano recedere da un contratto con la stessa facilità con cui ne possono firmare uno nuovo.

Gli Stati membri vietano ai fornitori di servizi finanziari, al fine di concludere i contratti a distanza, di progettare le interfacce online in modo da indurre in errore o manipolare i consumatori, e distorcere o compromettere la loro capacità di prendere decisioni libere e informate (i cosiddetti “dark patterns”). Le pratiche commerciali scorrette che si intende contrastare sono quelle che mirano ad attribuire maggiore rilevanza a talune scelte, chiedere ripetutamente ai consumatori di effettuare una scelta laddove tale scelta sia già stata fatta, o rendere la procedura di recesso dal servizio più difficile della procedura di sottoscrizione.