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17/03/2025

Adempimenti dei CF su polizza danni derivanti da eventi catastrofici e calamità naturali

 

Il 31 marzo 2025 p.v. scade il termine per la sottoscrizione di polizze assicurative a copertura dei danni derivanti da eventi catastrofici e calamità naturali.
Tale obbligo si pone in capo anche ai consulenti finanziari, poiché la normativa di riferimento - risalente alla Legge di Bilancio 2024 ed attuata con decreto MEF 30 gennaio 2025, n. 18 - ha riguardo a tutte le imprese aventi sede legale in Italia tenute all’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile.
Dal punto di vista del requisito oggettivo, la normativa ricomprende nell'obbligo assicurativo i beni iscritti fra le immobilizzazioni di cui all'articolo 2424, comma 1, sezione Attivo voce B-II, numeri 1), 2) e 3) del codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa, ovvero:
- terreni e fabbricati,
- impianti e macchinari
- attrezzature industriali e commerciali.

 

Posto che, di regola, i consulenti finanziari non impiegano per finalità d'impresa terreni, impianti, macchinari o attrezzature industriali e commerciali, l'attenzione va riservata sostanzialmente ai fabbricati. Con riguardo a questa categoria, occorre consultare il libro cespiti per verificare se, eventualmente, uno o più fabbricati risultino iscritti nella propria contabilità.
In termini generali, si osserva che l’abitazione privata, acquistata dal consulente finanziario come persona fisica (senza utilizzare la propria partita IVA), che viene adibita a sede legale o a ufficio non dovrebbe comparire fra le immobilizzazioni materiali dell'impresa e, quindi, è esclusa da assicurazione. Al contrario, l'immobile destinato all'attività di impresa, acquistato (anche in leasing) dal consulente finanziario tramite partita IVA, dovrebbe comparire nel libro cespiti e, quindi, essere soggetto alla polizza assicurativa.
Ove un consulente finanziario abbia già sottoscritto un’assicurazione dei rischi catastrofali, l'adeguamento alla nuova normativa decorre a partire dal primo rinnovo successivo al 31 marzo 2025.
Infine è previsto che, in caso di omessa sottoscrizione della polizza assicurativa, di simile inadempimento si terrà conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

Si segnala che tra le varie prestazioni integrative messe a disposizione da Enasarco quest’anno è previsto un contributo alle spese sostenute dagli iscritti che nel 2025 hanno sottoscritto un’assicurazione a copertura dei danni  ai beni (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali). Il contributo prevede il 100% della  spesa sostenuta fino a un massimo di 500 euro.

Per conoscere le modalità e i requisiti clicca qui.