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19/12/2020

A sostegno del cf

Un investitore ha fatto causa al proprio consulente finanziario e alla banca di appartenenza sostenendo che taluni investimenti in perdita sarebbero stati eseguiti sulla base di ordini recanti firme false. Lo stesso ha quindi chiesto che venisse accertata la nullità di queste operazioni per violazione del requisito di forma scritta, di cui all’art. 23 Tuf (Testo Unico della Finanza), con conseguente restituzione degli importi versati. Accertata la falsità delle firme, i giudici di merito hanno condannato cf e banca, in solido tra loro, a restituire il conferimento.

 

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