MiFID II - LA DIRETTIVA

La MiFID II (entrata in vigore: 3 gennaio 2018) ha come obiettivo lo sviluppo di un mercato unico dei servizi finanziari in Europa, nel quale siano assicurate la trasparenza e la protezione degli investitori.
Sono previste varie disposizioni che, in quanto ispirate al dovere di agire nel miglior interesse del cliente, garantiscono una corretta informazione per gli investitori, si occupano dei potenziali conflitti di interesse tra le parti e richiedono un’adeguata profilatura del risparmiatore.

 

Consulta il testo della direttiva MiFID II (direttiva 2014/65/UE)

Di seguito, si elencano alcune delle principali novità che la MiFID II ha apportato in tema di prestazione dei servizi di investimento.

 

Consulenza

La MiFID II innova significativamente la materia, introducendo il nuovo concetto di consulenza su base indipendente. Le imprese di investimento sono pertanto chiamate a specificare ai clienti se:

  • la consulenza è prestata su base indipendente o meno;
  • la consulenza è basata su un’analisi del mercato ampia o più ristretta delle varie tipologie di strumenti finanziari;
  • l’impresa fornirà ai clienti la valutazione periodica dell’adeguatezza degli strumenti finanziari raccomandati.

Alla base del servizio di consulenza resta sempre quel fondamentale presidio di tutela dell’investitore che è rappresentato dalla valutazione di adeguatezza. Tale valutazione si basa, anzitutto, sulla raccolta di una serie di informazioni sul cliente:

  • le sue conoscenze ed esperienze in materia di investimenti riguardo al tipo di specifico di prodotto o servizio;
  • la sua situazione finanziaria, tra cui la capacità di sostenere eventuali perdite;
  • i suoi obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio.

Governance del prodotto

La MiFID II introduce una serie di requisiti organizzativi applicati ai rapporti tra produttori e distributori di strumenti finanziari. I produttori sono chiamati a definire e applicare un processo di approvazione per ogni strumento finanziario prima della sua commercializzazione o distribuzione alla clientela. Dal canto loro, i distributori sono tenuti a contribuire all’implementazione di strategie distributive appropriate rispetto alle caratteristiche del mercato target.

Agenti collegati

L’agente collegato è persona fisica o giuridica che, sotto la piena e incondizionata responsabilità di una sola impresa di investimento  per  conto  della  quale  opera,  promuove  servizi  di  investimento  e/o  servizi  accessori  presso  clienti  o potenziali clienti, riceve e trasmette le istruzioni o gli ordini dei clienti riguardanti servizi di investimento o strumenti finanziari,  colloca  strumenti  finanziari  o  presta  consulenza  ai  clienti  o  potenziali  clienti  rispetto  a  detti  strumenti  o servizi  finanziari.
In Italia questa figura è riconducibile al consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede (che, come tale, è persona fisica). La legislazione nazionale non prevede invece l’agente collegato italiano in forma di persona giuridica: il nostro Paese è quindi l’unico in Europa a non ammettere entrambe le forme di agente collegato.

Consulta i registri degli agenti collegati in Europa