Consulta lo scadenziario fiscale per conoscere tutte le scadenze di adempimenti e versamenti dell’Iva.
Per i contribuenti mensili (volume d’affari superiore a 400.000,00 €) il versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo.
Per i contribuenti trimestrali (volume d’affari inferiore o uguale a 400.000,00 €) il versamento –maggiorato dell’1% a titolo di interessi- deve essere effettuato entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre
Se l’importo non supera l’ammontare di euro 25,82 il versamento deve essere effettuato insieme a quello relativo al mese/trimestre successivo.
Il versamento deve essere eseguito tramite modello F24.
Versamento delle ritenute operate dal consulente su:
1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio;
1012 - Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro;
1038 - Ritenute su provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rapporti di commercio; Il versamento deve essere eseguito tramite modello F24. |
Scadenza: entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui i compensi sono stati corrisposti |
Versamento delle trattenute sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati a titolo di addizionale regionale e comunale IRPEF effettuate nel mese precedente. Il versamento deve essere eseguito tramite modello F24. |
Scadenza: entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta |
Adempimenti: consegna agli interessati delle certificazioni uniche. I consulenti che in qualità di sostituti d’imposta hanno corrisposto nel corso dell’anno 2022 somme e valori (ad esempio, redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, dividendi, redditi diversi, anche di natura finanziaria e altro) devono provvedere alla consegna delle certificazioni delle ritenute operate ai soggetti che le hanno subite. |
Scadenza: 16 marzo 2023 |
Adempimenti: consegna agli interessati delle certificazioni uniche. Trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle certificazioni uniche: le certificazioni dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati e delle indennità di fine rapporto soggette a tassazione separata devono essere redatti in conformità al modello Certificazione Unica 2023 e trasmesse all’Agenzia delle Entrate. |
Scadenza: 16 marzo 2023 |
Adempimenti: invio della Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA. | Scadenza: 1^ trimestre entro il 31 maggio 2023, 2^ trimestre entro il 16 settembre 2023, 3^ trimestre 30 novembre 2023, 4^ trimestre 28 febbraio 2024 |
Versamenti: Versamento Iva annuale. Il termine per il versamento dell’imposta relativa all’anno precedente risultante dalla dichiarazione Iva annuale. |
Scadenza: 16 marzo 2023* |
Versamenti: Saldo anno 2022 e prima rata di acconto 2023 di IRPEF Il versamento deve essere effettuato utilizzando il Modello F24 con i seguenti codici tributo: 4001 - Irpef saldo 4033 - Irpef acconto 1^ rata Il versamento può essere effettuato entro il 30 giugno 2023* senza maggiorazioni ovvero entro il 1° agosto 2023* con la maggiorazione dello 0,4%. È possibile rateizzare gli importi da versare fino ad un massimo di n. 6 rate. |
Scadenza: 30 giugno 2023* |
Adempimenti: presentazione telematica all’Agenzia delle Entrate, della dichiarazione Modello 770/2023 semplificato. Presentazione telematica all’Agenzia delle Entrate, della dichiarazione Modello 770/2023 semplificato (dichiarazione del sostituto d’imposta per le ritenute effettuate su redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, indennità di fine rapporto, redditi di lavoro autonomo, provvigioni erogati ai dipendenti, ai collaboratori ed ai lavori autonomi) - relativo al periodo d’imposta precedente (2022). Presentazione telematica all’Agenzia delle Entrate, della dichiarazione Modello 770/2023 ordinario (dichiarazione del sostituto d’imposta per le ritenute effettuate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati a persone fisiche) relativo al periodo d’imposta precedente (2022). |
Scadenza: 31 ottobre 2023* |
Adempimenti: presentazione della dichiarazione Modello IVA 2023, relativa all'anno 2022, da effettuare per via telematica. | Scadenza: 2 maggio 2023* (*) scadenza soggetta a variazioni con provvedimenti successivi da parte del legislatore. |
Adempimenti: invio telematico del Modello Redditi Persone Fisiche 2023. | Scadenza: 30 novembre 2023* (*) scadenza soggetta a variazioni con provvedimenti successivi da parte del legislatore. |
Versamenti: Seconda rata di acconto IRPEF relativa al periodo di imposta 2023. Il versamento deve essere effettuato utilizzando il Modello F24 con i seguenti codici tributo: 4034 – Irpef (II° acconto) 3813 – Irap (II° acconto) |
Scadenza: 30 novembre 2023 |
Versamenti: Versamento dell’acconto IVA relativa:
Il versamento deve essere effettuato mediante modello di pagamento unificato F24. L’acconto non deve essere versato se di ammontare inferiore ad Euro 103,29. |
Scadenza: 27 dicembre 2023 |