SCADENZiARIO FISCALE

SCADENZIARIO FISCALE

aggiornato a marzo 2023

Consulta lo scadenziario fiscale per conoscere tutte le scadenze di adempimenti e versamenti dell’Iva.

 

Versamenti periodici dell'Iva

Per i contribuenti mensili (volume d’affari superiore a 400.000,00 €) il versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo.

Per i contribuenti trimestrali (volume d’affari inferiore o uguale a 400.000,00 €) il versamento –maggiorato dell’1% a titolo di interessi- deve essere effettuato entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre

Se l’importo non supera l’ammontare di euro 25,82 il versamento deve essere effettuato insieme a quello relativo al mese/trimestre successivo.

Il versamento deve essere eseguito tramite modello F24.

Versamento delle ritenute operate dal consulente su:

  • Redditi di lavoro dipendente e assimilati, ivi compresi quelli derivanti da rapporti di collaborazione. Codici tributo:

1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio;

  • Ritenute su emolumenti arretrati;

1012 - Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro;
1004 - Ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;

  • Redditi di lavoro autonomo: codice tributo: 1040;
  • Provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio. Codici tributo:

1038 - Ritenute su provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rapporti di commercio;
1040 - Ritenute su indennità di cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nel mese precedente.

Il versamento deve essere eseguito tramite modello F24.

 

 

 

 

 

Scadenza: entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui i compensi sono stati corrisposti

 

Versamento delle trattenute sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati a titolo di addizionale regionale e comunale IRPEF effettuate nel mese precedente.
L’addizionale IRPEF dovuta è determinata dai sostituti d’imposta all’atto di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative ai detti redditi.

Il versamento deve essere eseguito tramite modello F24.

 

Scadenza: entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta

Adempimenti: consegna agli interessati delle certificazioni uniche.

I consulenti che in qualità di sostituti d’imposta hanno corrisposto nel corso dell’anno 2022 somme e valori (ad esempio, redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, dividendi, redditi diversi, anche di natura finanziaria e altro) devono provvedere alla consegna delle certificazioni delle ritenute operate ai soggetti che le hanno subite.

 

Scadenza: 16 marzo 2023

Adempimenti: consegna agli interessati delle certificazioni uniche.

Trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle certificazioni uniche: le certificazioni dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati e delle indennità di fine rapporto soggette a tassazione separata devono essere redatti in conformità al modello Certificazione Unica 2023 e trasmesse all’Agenzia delle Entrate.

 

Scadenza: 16 marzo 2023

Adempimenti: invio della Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA. Scadenza: 1^ trimestre entro il 31 maggio 2023, 2^ trimestre entro il 16 settembre 2023, 3^ trimestre 30 novembre 2023, 4^ trimestre 28 febbraio 2024

Versamenti:

Versamento Iva annuale. Il termine per il versamento dell’imposta relativa all’anno precedente risultante dalla dichiarazione Iva annuale.
Il versamento deve essere eseguito tramite modello F24 (cod. tributo 6099).

 

Scadenza: 16 marzo 2023*
(*) scadenza soggetta a variazioni con provvedimenti successivi da parte del legislatore.

Versamenti: 

Saldo anno 2022 e prima rata di acconto 2023 di IRPEF

Il versamento deve essere effettuato utilizzando il Modello F24 con i seguenti codici tributo:

4001 - Irpef saldo

4033 - Irpef acconto 1^ rata

Il versamento può essere effettuato entro il 30 giugno 2023* senza maggiorazioni ovvero entro il 1° agosto 2023* con la maggiorazione dello 0,4%.

È possibile rateizzare gli importi da versare fino ad un massimo di n. 6 rate.

 

 

 

Scadenza: 30 giugno 2023*
 (*) scadenza soggetta a variazioni con provvedimenti successivi da parte del legislatore.

Adempimenti: presentazione telematica all’Agenzia delle Entrate, della dichiarazione Modello 770/2023 semplificato.

Presentazione telematica all’Agenzia delle Entrate, della dichiarazione Modello 770/2023 semplificato (dichiarazione del sostituto d’imposta per le ritenute effettuate su redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, indennità di fine rapporto, redditi di lavoro autonomo, provvigioni erogati ai dipendenti, ai collaboratori ed ai lavori autonomi) - relativo al periodo d’imposta precedente (2022).

Presentazione telematica all’Agenzia delle Entrate, della dichiarazione Modello 770/2023 ordinario (dichiarazione del sostituto d’imposta per le ritenute effettuate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati a persone fisiche) relativo al periodo d’imposta precedente (2022).

 

Scadenza: 31 ottobre 2023*
(*) scadenza soggetta a variazioni con provvedimenti successivi da parte del legislatore.

Adempimenti: presentazione della dichiarazione Modello IVA 2023, relativa all'anno 2022, da effettuare per via telematica. Scadenza: 2 maggio 2023*
(*) scadenza soggetta a variazioni con provvedimenti successivi da parte del legislatore.
Adempimenti: invio telematico del Modello Redditi Persone Fisiche 2023. Scadenza: 30 novembre 2023*
(*) scadenza soggetta a variazioni con provvedimenti successivi da parte del legislatore.

Versamenti:

Seconda rata di acconto IRPEF relativa al periodo di imposta 2023.

Il versamento deve essere effettuato utilizzando il Modello F24 con i seguenti codici tributo:

4034 – Irpef (II° acconto)

3813 – Irap (II° acconto)

 

 

Scadenza: 30 novembre 2023

Versamenti:

Versamento dell’acconto IVA relativa:

  • al mese di dicembre, per contribuenti mensili (cod. tributo 6013)
  • al trimestre ottobre-dicembre, per i contribuenti trimestrali (cod. tributo 6035)

Il versamento deve essere effettuato mediante modello di pagamento unificato F24.

L’acconto non deve essere versato se di ammontare inferiore ad Euro 103,29.

 

 

 

Scadenza: 27 dicembre 2023

 

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