Il Collegio Sindacale si compone di tre sindaci effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti, ai quali sono attribuiti poteri e funzioni previsti dalla legge. I componenti del Collegio rimangono in carica per quattro esercizi, con termine coincidente con l’approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio dell’incarico, e possono essere rieletti.
Sindaci effettivi
Sindaci supplenti